IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 495, cosi' come modificato dall'art. 1,  commi  295  e  296,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 8,
comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e,  da  ultimo,  dal
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  secondo  cui  al
fine di semplificare le assunzioni di  cui  all'art.  1,  comma  446,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni  pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili  di  cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e  all'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  280,  nonche'
dei lavoratori gia'  rientranti  nell'abrogato  art.  7  del  decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori  impegnati  in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro  a
tempo  determinato  o  contratti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa nonche' mediante altre tipologie  contrattuali,  possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 marzo 2022  -
termine prorogato  da  ultimo  in  sede  di  conversione  del  citato
decreto-legge  n.  228  del  2021  -  in   qualita'   di   lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di  fabbisogno  del
personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma  497,  primo  periodo  del
medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019; 
  Visto, in particolare, il comma 296 dell'art. 1 della legge n.  178
del 2020, che ha aggiunto un secondo periodo al  predetto  comma  495
dell'art. 1 della legge 160 del 2019, modificato dal decreto-legge n.
228 del 2021, per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di  lavori  socialmente  utili  ai  sensi
degli articoli 4, commi 6 e 21,  e  9,  comma  25,  lettera  b),  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono  essere  assunti  dalle
pubbliche amministrazioni che ne erano  utilizzatrici  alla  predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro  a  tempo
parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022  in  qualita'  di
lavoratori sovrannumerari, alla dotazione  organica  e  al  piano  di
fabbisogno   del   personale   previsti   dalla   vigente   normativa
limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497; 
  Visto l'art. 1, comma 497, della citata  legge  n.  160  del  2019,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater, del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui  le  amministrazioni  interessate
provvedono a valere sulle risorse di  cui  all'art.  1,  comma  1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  ripartite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata.  Al  fine  del  riparto   le   predette   amministrazioni,
presentano istanza alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato dei  lavoratori  impegnati  in  attivita'  di  pubblica
utilita', le regioni provvedono  mediante  il  pieno  utilizzo  delle
risorse  a  tal  fine  stanziate  da  leggi  regionali  nel  rispetto
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2020 con cui, in attuazione del citato comma 497,  dell'art.
1, della legge n. 160 del 2019, si e'  provveduto,  per  l'annualita'
2020, al riparto delle risorse dirette  ad  incentivare  il  percorso
assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 81 del 2000; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 37-ter secondo cui per le finalita' di cui all'art.  1,  comma
495,  della  citata  legge  n.  160  del  2019,   possono   procedere
all'assunzione  a  tempo  indeterminato  anche   le   amministrazioni
pubbliche presso le  quali  risultano  temporaneamente  utilizzati  i
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81  del  2000.  Nelle  regioni  e  negli  enti  locali
sottoposti  a  commissariamento,  la  manifestazione   di   interesse
all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma
495, della citata legge n. 160  del  2019,  e'  espressa  dall'organo
commissariale; 
  Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  n.
296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio  finanziario
2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore  contributo  di  50
milioni  di  euro  annui  per  la  stabilizzazione   dei   lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche  attive
per il lavoro in favore delle regioni che rientrano  negli  obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione  europea  attraverso
la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di  cui
all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione nel quale  affluiscono,  tra  le  altre,  le
risorse del Fondo per l'occupazione; 
  Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del  2019  che
prevede che  a  decorrere  dall'anno  2020,  le  risorse  di  cui  al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296  del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81; 
  Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione e la
formazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della  legge
n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a  tempo  indeterminato
dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo  a  valere
sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che  rientrano
negli obiettivi di  convergenza  dei  fondi  strutturali  dell'Unione
europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia); 
  Preso atto che in relazione a quanto  previsto  dall'art.  1  comma
495, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, aggiunto dal comma
296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, anche le amministrazioni
utilizzatrici dei lavoratori che, alla data  del  31  dicembre  2016,
erano impiegati in progetti di  lavori  socialmente  utili  ai  sensi
degli articoli 4, commi 6 e 21,  e  9,  comma  25,  lettera  b),  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608  possono  accedere  al  medesimo
Fondo per l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
gennaio 2022 con cui, in attuazione del citato comma  497,  dell'art.
1, della legge n. 160 del 2019, si e'  provveduto  al  riparto  delle
risorse  dirette  ad  incentivare  il   percorso   assunzionale   dei
lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016,  erano  impiegati  in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in  particolare,  l'art.
1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato  dal  decreto-legge  n.
228 del 2021 secondo cui, negli anni  2019-2022,  le  amministrazioni
pubbliche utilizzatrici,  tra  l'altro,  dei  lavoratori  socialmente
utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.  81  del
2000 anche  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  o
contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa   nonche'
mediante   altre   tipologie    contrattuali,    possono    procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti  lavoratori,  anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della  dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto  delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo; 
  Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  in  cui  si  chiarisce  che,  nelle  more
dell'attuazione delle procedure di  cui  all'art.  1,  commi  446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare  le  stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex  art.  2,  comma  1  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando  le  risorse  statali
gia' assegnate  alle  Regioni  interessate  mediante  le  convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n.  388  e  dell'art.  1,  comma  1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Considerato  che  alla  data  del  14  luglio  2020,   il   sistema
informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione ex art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  contava   complessivamente
cinquemilacinquecentoventidue lavoratori di cui sessantacinque  nella
Regione   Basilicata,   millenovecentotrentacinque   nella    Regione
Calabria,    duemilanovecentottantatre   nella    Regione    Campania
e cinquecentotrentanove nella Regione Puglia e  che  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 ha  riguardato
quattromilacinquecentonovantaquattro lavoratori,  residuando  in  tal
modo novecentoventotto lavoratori da stabilizzare; 
  Vista la comunicazione del 29 luglio 2021, acquisita  al  prot.  n.
DFP-0051286 del 2 agosto 2021, con cui  il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  rappresenta  che  dal  controllo  incrociato
degli elenchi di Anpal Servizi aggiornati alla  data  del  14  aprile
2021 e di quelli  trasmessi  dalle  regioni  relativi  ai  lavoratori
socialmente  utili  gia'  assunti  a  tempo  indeterminato,  n.   226
risultano gia' fuoriusciti dal c.d.  bacino  LSU  per  varie  causali
(assunzioni a tempo indeterminato, pensionamenti, etc.) per cui  alla
data suddetta, al netto dei lavoratori gia' considerati  nel  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28  dicembre  2020,  ne
residuano n. 702 unita'; 
  Considerato che la proroga del termine  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori socialmente  utili  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione alla data del  31  marzo  2022 -
disposta, da ultimo, con la citata legge n. 15 del 2022  in  sede  di
conversione del decreto-legge n.  228  del  2021  -  unitamente  alla
disponibilita' gia' presente di  risorse  finanziarie  sufficienti  a
favorire  la  stabilizzazione  dei   lavoratori   socialmente   utili
appartenenti al bacino storico e' volta a favorire  l'attivazione  di
un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato
con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
il  riparto  delle  risorse  dirette  ad  incentivare   il   percorso
assunzionale di  tali  lavoratori  e  che  occorre  tener  conto  dei
successivi interventi legislativi di cui ai citati  art.  37-ter  del
decreto-legge n. 73 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 106 del 2021 e secondo periodo del comma  495,  dell'art.  1
della legge 160 del 2019, aggiunto dal comma 296  dell'art.  1  della
legge n. 178 del 2020 e modificato dal citato  decreto-legge  n.  228
del 2021; 
  Vista la nota a firma congiunta  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  prot.
n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con oggetto: «Articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  1°   aprile   2021,   n.   44   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76: proroga al 31 luglio
2021 del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
socialmente utili a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione e art. 1 comma 495 secondo periodo, della legge 160 del 27
dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge 178 del
30 dicembre 2020.»; 
  Viste le istanze presentate secondo  le  modalita'  indicate  nella
citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 del 14 luglio  2021
per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione  a
tempo indeterminato di lavoratori  socialmente  utili  a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione; 
  Viste le istanze del Comune di Casoria e  della  Comunita'  montana
Irno Solofrana, con cui detti enti, in qualita' di  utilizzatori  dei
lavoratori socialmente utili, ai sensi dell'art.  37-ter  del  citato
decreto-legge n. 73  del  2021,  hanno  manifestato  la  volonta'  di
stabilizzare,    rispettivamente,    cinquattotto e    numero     uno
di lavoratori che erano gia' risultati ammissibili  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 a carico della
Regione Campania che, tuttavia, non  ha  proceduto  alla  conseguente
stabilizzazione; 
  Vista l'istanza del Comune di  Bellona  (CE)  del  9  giugno  2021,
successivamente acquisita dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali al prot. n. 2841 del 7 marzo 2022, relativa alla richiesta di
contributo per la stabilizzazione di  un  lavoratore  rientrante  fra
quelli che, alla data  del  31  dicembre  2016,  erano  impiegati  in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608 che, per disguidi tecnici,  non  era  pervenuta  in  occasione
dell'emanazione dell'apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 15 gennaio 2022; 
  Considerato che n. 43 amministrazioni pubbliche  utilizzatrici  dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato  istanze  ammissibili  in
relazione  all'assunzione  a  tempo  indeterminato   di   complessivi
quattrocentotrenta lavoratori; 
  Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato  art.  1,
comma 497, della legge n. 160 del  2019, le risorse  statali  di  cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296  del  2006
tra le regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania  e  Puglia  ai  fini
dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori  che
alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di  lavori
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma
25,  lettera  b),  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,   n.   510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 a
carico del Fondo sociale per occupazione e  formazione,  riconoscendo
alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime,  per
un importo  annuo  pari  a  euro  9.296,22  per  ciascun  lavoratore,
cumulabile  con  eventuali  contributi  regionali  ed   erogabile   a
decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato; 
  Vista l'istanza del Comune di Alessandria del Carretto (CS) del  23
luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0049285 del 25 luglio 2021, di
integrazione dell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  28  dicembre  2020,  con  cui  si  chiede  di
aumentare le unita' ammesse a contributo per il Comune di Alessandria
del Carretto da diciannove a venti unita', includendovi, altra unita'
che di fatto gia' nel 2020 era  in  possesso  di  tutti  i  necessari
requisiti per essere assunta a tempo indeterminato presso il medesimo
comune; 
  Vista la nota del 28 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0050057
in pari data, con cui il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  esaminata  la  documentazione   inviata   dal   Comune   di
Alessandria del Carretto (CS), conferma il possesso dei requisiti per
la stabilizzazione alla data del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2020 per il riconoscimento del contributo; 
  Ritenuto,  pertanto,  sussistenti  i  requisiti  per  ammettere  al
contributo il  Comune  di  Alessandria  del  Carretto  (CS)  per  una
ulteriore unita' rispetto a quella  gia'  previste  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a  far  data
dallo stesso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con cui l'on. Renato Brunetta e' nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta e' conferito l'incarico
relativo alla pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 che dispone la delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 30
marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione risorse statali per incentivi alle  assunzioni  a  tempo
  indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,
  comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,  n.  81  e  dei
  lavoratori impiegati in progetti di  lavori  socialmente  utili  ai
  sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma  25,  lettera  b),
  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
 
    1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le risorse di cui all'art.  1,  comma  1156,  lettera  g-bis)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  destinate  ad  incentivare  le
assunzioni a tempo indeterminato anche  con  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di  cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81  e  dei
lavoratori che alla data del 31  dicembre  2016  erano  impiegati  in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge l° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608 presso le amministrazioni indicate negli elenchi allegati 1  e
2 al presente decreto sono  ripartite,  tra  le  regioni  Basilicata,
Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di  importo
pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed
erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato,
per ogni lavoratore assunto, come indicato nei seguenti prospetti: 
      lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
    
=====================================================================
|           |         A         |        B        |     C (AxB)     |
|           |-------------------+-----------------+-----------------+
|           |N. LSU FSOF Istanze|Importo incentivo|                 |
|           |    ammissibili    | statale e annuo |Importo incentivo|
|           |  da stabilizzare  |   pro-capite    |  statale annuo  |
+===========+===================+=================+=================+
|Basilicata |                  7|         9.926,22|        65.073,54|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
|Calabria   |                 20|         9.926,22|       185.924,40|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
|Campania   |                287|         9.926,22|     2.668.015,14|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
|Puglia     |                116|         9.926,22|     1.078.361,52|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
|     Totale|                430|         9.926,22|     3.997.374,60|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
    
      lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016  erano  impiegati
in progetti di lavori socialmente utili ai sensi  degli  articoli  4,
commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608 
    
=====================================================================
|         |          A          |        B        |     C (AxB)     |
|         |---------------------+-----------------+-----------------+
|         |N. lavoratori istanze|Importo incentivo|Importo incentivo|
|         |   ammissibili da    |  statale annuo  |  statale annuo  |
|         |    stabilizzare     |   pro-capite    |     totale      |
+=========+=====================+=================+=================+
|Campania |                    1|         9.926,22|         9.926,22|
+---------+---------------------+-----------------+-----------------+
|   Totale|                    1|         9.926,22|         9.926,22|
+---------+---------------------+-----------------+-----------------+
    
  2. Le unita' ammesse a contributo per il Comune di Alessandria  del
Carretto (CS) sono aumentate di una unita'  rispetto  a  quelle  gia'
previste nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2020 e a far data dallo stesso  riconoscendo  il  contributo
annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22. 
  3. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato
ai sensi del comma 1, le residue risorse di  cui  all'art.  1,  comma
1156, lettera g-bis) della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  sono
ripartite a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra
le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del
contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro  9.296,22
cumulabile  con  eventuali  contributi  regionali  ed   erogabile   a
decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato. 
  4. Le risorse suindicate sono assegnate  alle  regioni  di  cui  al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  che  ne
disciplina le modalita' di trasferimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 20 maggio 2022 
 
            p. Il  Presidente del Consiglio dei ministri 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
           Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
1808